«Vogliamo assolutamente evitare ogni discussione in famiglia sull’eredità. Siamo contenti di aver sistemato tutto con la stesura di un testamento.»
Se volete che le vostre ultime volontà vengano effettivamente attuate, dovete redigere un testamento che abbia validità giuridica. In Svizzera esistono due forme di testamento legalmente valide.
Il testamento olografo (cfr. art. 505 CC) deve essere scritto a mano dal principio alla fine dal testatore stesso e riportare in calce data e firma.
Verificate con attenzione quanto avete scritto, per evitare fraintendimenti. Nel peggiore dei casi, una formulazione poco chiara può dare luogo a una controversia tra gli eredi. Formulazioni come «Mia nipote Anna dovrà ottenere la casa» si prestano alle più svariate interpretazioni: Anna otterrà la casa, ma a quali condizioni? Dovrà versare un corrispettivo agli altri eredi?
La cosa migliore per evitare simili inconvenienti è far controllare il testamento da un notaio, un avvocato o un altro esperto del ramo.
A seconda della situazione personale, può essere opportuno accludere al testamento un certificato medico da cui risulti la propria capacità di discernimento. In questo modo, ad es. se ci si trova allo stadio iniziale di una demenza, si evita il rischio che il testamento venga dichiarato nullo a causa della malattia.
Il testamento pubblico (cfr. art. 499 CC) non viene redatto a mano dal testatore, bensì stilato con l’assistenza di un notaio o di un altro pubblico ufficiale. Alla fine il documento è autenticato dal notaio e da due testimoni, che non devono essere parenti del testatore né essere menzionati nel testamento.
Con la propria firma, i testimoni confermano che il testatore era capace di discernimento all’atto della stesura del documento; non è necessario che siano messi a conoscenza del contenuto del testamento.
Una volta stilato, il testamento pubblico va deposto in custodia presso l’ufficio pubblico competente, ad es. l’ufficio successioni o un notaio.
In linea di principio, potete decidere liberamente dove conservare il vostro testamento. Il documento però deve risultare facilmente reperibile da chi di dovere dopo la vostra scomparsa, altrimenti rischiate che le vostre volontà non siano attuate.
Anche un testamento olografo può essere dato in custodia all’ufficio competente, ma non ci sono vincoli al riguardo: potete decidere di affidarlo a una persona di fiducia, come il vostro notaio o il vostro avvocato, oppure alla vostra banca.
Ai parenti stretti spetta per legge una porzione legittima che dovete rispettare. Si tratta di una quota dell’eredità che, a seconda del grado di parentela, può ammontare ad es. alla metà, a un quarto e così via.
Hanno diritto alla porzione legittima i seguenti soggetti:
Con la revisione del diritto successorio, dal 1° gennaio 2023 i vostri genitori non avranno più diritto alla porzione legittima. Tuttavia, è necessario che ciò venga redatto nel testamento.
Ciò che resta della successione una volta dedotte tali quote può essere assegnato liberamente dal testatore. Le porzioni legittime sono disciplinate dagli artt. 470 segg. CC. Potete menzionare nel vostro testamento sia persone fisiche che persone giuridiche, come aziende, associazioni e fondazioni. Esistono due modi per farlo:
Per molte fondazioni di pubblica utilità i contributi provenienti dai lasciti ereditari sono di importanza vitale. I beni lasciati in eredità a tali istituzioni sono esenti dalle imposte; le somme in questione sono quindi destinate integralmente alle finalità da voi prescelte. Qui vi spieghiamo come dovete procedere per lasciare parte della vostra eredità a un’organizzazione di questo tipo.
Il tempo passa e le cose cambiano. Per questo è importante verificare periodicamente se il testamento che avete stilato rispecchia ancora le vostre attuali volontà. Se non è così, siete liberi di apportare tutte le modifiche che desiderate. Badate però sempre a rispettare le prescrizioni formali inerenti al testamento, in modo che non perda validità.
Se decidete di redigere il documento ex novo, la cosa migliore è distruggere la versione precedente, per evitare qualsiasi malinteso ed eventuali controversie al momento dell’apertura della successione.
Non siete obbligati ad accettare un’eredità. Se decidete per il no, dovete presentare entro tre mesi una dichiarazione di rinuncia alle autorità competenti. In molti cantoni ci si deve rivolgere all’ufficio successioni o a un tribunale.
Si tratta di una decisione irrevocabile: nel momento in cui presentate la dichiarazione di rinuncia non fate più parte della comunione ereditaria. La quota di eredità che vi spettava è devoluta agli altri eredi (cfr. artt. 566 segg. CC).
Spesso all’origine di una rinuncia vi sono le ragioni seguenti:
Per saperne di più sullo stato di fatto relativo all’eredità, chiedete informazioni all’ufficio delle imposte. L’ultima dichiarazione d’imposta del defunto vi fornirà una panoramica della sua situazione finanziaria. Anche gli estratti bancari o del registro delle esecuzioni possono essere illuminanti in questo senso.
Se tali informazioni non sono disponibili o non vi bastano, in qualità di eredi potete chiedere l’allestimento di un inventario pubblico (cfr. art. 553 CC), in cui verranno elencati i valori patrimoniali e tutti i debiti che rientrano nella successione. La comunione ereditaria risponde solo dei debiti che figurano nell’inventario. I creditori secondo il diritto civile che non avanzano tempestivamente le proprie rivendicazioni non potranno più rivalersi successivamente. L’inventario pubblico va richiesto entro un mese; trascorso tale termine, non è più possibile farlo.