L’AVS è la principale istituzione sociale della Svizzera. Le rendite di vecchiaia servono a garantire agli assicurati un pensionamento sicuro dal punto di vista economico. Le rendite per i superstiti evitano che i figli rispettivamente il o la coniuge di una persona deceduta si trovino in difficoltà finanziarie.
L’AVS è un’assicurazione per tutta la popolazione che si basa sulla solidarietà tra le generazioni. Comprende tutte le persone che risiedono ed esercitano un’attività lucrativa in Svizzera ed è finanziata secondo il principio di ripartizione: versando i contributi salariali, i lavoratori attivi provvedono assieme ai datori di lavoro alle pensioni correnti. In più la Confederazione contribuisce con una quota fissa del 20.2 per cento alla copertura delle uscite legate alle rendite. Anche una quota dell’imposta sul valore aggiunto confluisce nelle rendite.
Questi sono supplementi al reddito da attività lucrativa. Non si tratta tuttavia di prestazioni in denaro versate direttamente agli aventi diritto, bensì di un reddito fittizio per i compiti assistenziali ed educativi nella famiglia che viene accreditato sul conto AVS. Tali accrediti vengono quindi presi in considerazione al momento del calcolo della propria rendita.
La cassa di compensazione AVS tiene per ciascuna persona un conto individuale in cui compaiono i versamenti annuali.
Il diritto agli accrediti è disciplinato come segue:
Per il calcolo della rendita di vecchiaia sono determinanti due fattori:
Un altro elemento determinante per il calcolo della rendita è lo stato civile. Per le coppie sposate o che vivono in unione domestica registrata, la somma delle rendite individuali non può superare il 150 per cento della rendita massima prevista per le persone sole (vedi anche «rendita minima e massima»). In caso contrario è prevista una riduzione.
L’assegno per grandi invalidi è un contributo alle spese di cura e assistenza per i beneficiari di una rendita di vecchiaia. Sono considerate grandi invalidi le persone che hanno bisogno dell’aiuto permanente di terzi per svolgere gli atti ordinari della vita, quali mangiare, alzarsi, vestirsi e sedersi.
Persone che necessitano in modo durevole di cure particolarmente impegnative richieste dalla loro infermità, o di una sorveglianza personale permanente oppure persone che a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica possono mantenere i contatti sociali solamente grazie all’aiuto di terzi.
L’assegno per gradi invalidi dell’AVS viene versato indipendentemente dal reddito e dalla sostanza. Il suo importo dipende esclusivamente da quanto la persona è limitata nella sua quotidianità. L’AVS distingue tre gradi di grande invalidità: lieve, medio ed elevato.
Con lo splitting si calcola la rendita di coniugi o partner registrati. Si sommano i redditi percepiti durante gli anni di matrimonio o nel corso dell’unione domestica e li si attribuiscono per metà a ciascuno. Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute se i coniugi erano assicurati negli stessi anni civili. Si procede allo splitting solo nel momento in cui entrambi i coniugi hanno raggiunto l’età di pensionamento, si separano o divorziano oppure se il coniuge superstite ha diritto a una rendita di vecchiaia.
Le lacune contributive insorgono se per uno o più anni non vengono pagati i contributi AVS o se non si ha diritto ad accrediti per compiti educativi o per compiti assistenziali. Tali lacune determinano una riduzione della rendita: per ogni anno di contribuzione mancante essa si riduce di 1/44 rispettivamente 2,27 per cento.
Le lacune contributive possono essere colmate, interamente o parzialmente, con contributi versati negli anni di gioventù.
L’obbligo contributivo AVS, ovvero l’assicurazione obbligatoria all’AVS, vale in linea di principio per tutte le persone che abitano o lavorano in Svizzera. Le persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi AVS dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa l’obbligo contributivo inizia il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. L’obbligo termina al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento. Anche le persone in età di pensionamento che continuano ad esercitare un’attività lucrativa sono tenute al versamento dei contributi AVS. In tal caso si applica una franchigia che attualmente ammonta a 1400 franchi al mese, ovvero 16 800 franchi per anno civile, esente da contributi AVS.
Per la rendita AVS sono definiti un importo minimo e uno massimo. Dal 1° gennaio 2025, in caso di durata di contribuzione completa, la rendita minima AVS per le persone sole ammonta a 1'260 franchi al mese. Per una persona sola essa (in caso di durata di contribuzione completa) ammonta a 2'520 franchi al mese, mentre per i coniugi o le coppie registrate a 3'780 franchi. L'importo massimo della pensione dipende dal reddito medio annuo e dal periodo di contribuzione (vedi anche «Ammontare della pensione»). La somma delle rendite individuali dei coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima prevista per le persone sole; questo limite è noto come tetto massimo/imposizione di limite massimo.
L’AVS viene finanziata per mezzo del cosiddetto sistema di ripartizione. Le rendite sono finanziate dalle entrate correnti dei contribuenti. I contributi versati dalla generazione attiva vengono quindi utilizzati per finanziare le prestazioni di rendita. Il fondo di compensazione AVS compensa inoltre oscillazioni temporanee.
Con lo splitting si calcola la rendita di coniugi o partner registrati. Si sommano i redditi percepiti durante gli anni di matrimonio o nel corso dell’unione domestica e li si attribuiscono per metà a ciascuno. Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempiute se i coniugi erano assicurati negli stessi anni civili. Si procede allo splitting solo nel momento in cui entrambi i coniugi hanno raggiunto l’età di pensionamento, si separano o divorziano oppure se il coniuge superstite ha diritto a una rendita di vecchiaia.